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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. 63
(Testo coordinato e modificato dalla legge di conversione
109/2005)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHE' PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare
l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il
ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più
efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 aprile 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Sviluppo e coesione territoriale
- Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico,
territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con
riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in
materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui
delegato.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture
organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali
competenze ivi comprese le relative risorse.
- Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione
ed all'organizzazione delle strutture di supporto.
Art. 2.
Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
- Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello
internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite
lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo
19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i
beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- All'articolo 7, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri
delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»
sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita»
sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei Ministri».
Art. 3.
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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