LEGGE 25 giugno 2005 n. 109
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHE' PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI TESTI UNICI IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

(selezionati gli articoli 2-ter e 2-quater)    TESTO INTEGRALE



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
  1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2. (note)
  1. All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;
    2. nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;
    3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49».
  2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
    1. al comma 49, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;
    2. al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
    3. al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
    4. al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63

(....)

Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico).

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
  2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti ì soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
  4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
  5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine de cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento de verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
  8. Il presente articolo non se applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.

 

Art. 2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
    1. prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
      1.   esecuzione di carotaggi;
      2.   prospezioni geofisiche e geochimiche;
      3.   saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
    2. seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
  2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
    1. contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
    2. contesti non monumentali can scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
    3. complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articolì 12 e 13 del predetto codice.
  5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territornalmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di crei al presente articolo.
  7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme dì coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell' amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

 

Art. 2-quinques. - (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
  1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.

(....)

 


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), come modificato dalla presente legge:

  1.  «Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presene legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuni degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49.».
Si riporta il testo dei commi 49, 51, 52, e 53 dell'art. 1 della citata legge n. 243 del 2004, come modificati dalla presente legge:
  1.  «Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese.».
  2.  «Lo schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.
  3.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4.  Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 maggio 2005 e ripubblicato corredato delle relative note nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005)

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHE' PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI TESTI UNICI IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, E ALTRE MISURE URGENTI.

(....)

 
Art. 2-ter.

Verifica preventiva dell'interesse archeologico
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
  2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
  4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
  5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
  8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.
Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, è il seguente:

  1. «In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.».
La legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41.

Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199.

Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici», è il seguente:

«Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare).

  1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
    1.   relazione illustrativa;
    2.   relazione tecnica;
    3.   studio di prefattibilità ambientale;
    4.   indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
    5.   planimetria generale e schemi grafici;
    6.   prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
    7.   calcolo sommario della spesa.
     
  2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
    1.   sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
    2.   è redatto un capitolato speciale prestazionale.
     
  3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.».
Il testo dell'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
  1. «Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.».
Si riporta il testo degli articoli 16, 12, 13, 101, 28 comma 2 e 142 comma 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione).
  1. Avverso la dichiarazione di cui all'art. 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
  2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
  3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
  4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
  5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale).
  1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
  2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
  3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
  4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
  5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
  6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
  7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
  8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
  10.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale).
  1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3.
  2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).
  1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
  2. Si intende per:
    1.   «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
    2.   «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
    3.   «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
    4.   «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
    5.   «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
    6.   «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
     
  3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
  4. Le strutture espositive e di consultazione nonchè i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive).
  1. (Omissis).
  2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13.».
«Art. 142 (Aree tutelate per legge).
  1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
    1.   i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
    2.   i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
    3.   i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    4.   le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
    5.   i ghiacciai e i circhi glaciali;
    6.   i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
    7.   i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    8.   le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    9.   le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;  
    10.  i vulcani;
    11.    le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.».
Art. 2-quater.

Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
    1. prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
      1.   esecuzione di carotaggi;
      2.   prospezioni geofisiche e geochimiche;
      3.   saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
       
    2. seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
  2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
    1. contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
    2. contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
    3. complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
  5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
  7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
Riferimenti normativi:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, nonchè per gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2-ter.

(....)

 
Art. 3.

Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(su)


Digiter S.r.l.

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