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LEGGE 25 giugno 2005 n. 109
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N.
63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHE' PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI TESTI UNICI IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
(selezionati gli articoli 2-ter e 2-quater) TESTO
INTEGRALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la
tutela del diritto d'autore, è convertito in legge con modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti
legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative
vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle
seguenti: «siano volti»;
- nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;
- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione
dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti
il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i
principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49».
- All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
- al comma 49, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al
comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate
con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni
in essi ricomprese»;
- al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto
legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza
obbligatoria»;
- al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono
inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
- al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto
legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza
obbligatoria».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato
(....)
Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico).
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni
culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti
trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o
di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio
e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte
all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai
dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del
citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o
scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti
esistenti.
- Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per
la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di
partecipazione di tutti ì soggetti interessati. Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per
l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per
le spese di primo impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di
20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di
cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006,
120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto
a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
ai Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il
2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali.
- Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dall'articolo 2-quater.
- In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 2-quater.
- Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso
amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
- Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della
procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine de cui al comma 3,
ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di
saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva
acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei
lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In
tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali
procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento de verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
- Il presente articolo non se applica alle opere di cui al comma
1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del
progetto preliminare.
Art. 2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico).
- La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in
due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento
dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva
dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
- prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
- esecuzione di carotaggi;
- prospezioni geofisiche e geochimiche;
- saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
- seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
- La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente
di settore territorialmente competente. La relazione contiene una
descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse
archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza
archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
- contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
- contesti non monumentali can scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure
smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a
quella di rinvenimento;
- complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza
storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio.
- Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della
progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
- Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articolì 12 e 13 del predetto codice.
- La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territornalmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione
appaltante.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di crei al presente articolo.
- Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme dì
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell' amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le
forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
Art. 2-quinques. - (Disposizioni finali in materia di procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico).
- Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto
disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
(....)
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica
e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria), come modificato
dalla presente legge:
-
«Nel rispetto dei principi su cui si fonda la
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al
regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla
vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
presene legge, il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o più decreti legislativi recanti
testi unici delle disposizioni legislative vigenti in
materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare che, in funzione di una più precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse
competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative, anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente
norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione
delle prestazioni, all'attività amministrativa e
finanziaria degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione
degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo
criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori
produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello
comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con
riferimento alle aree di particolare problematicità,
rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni
professionali e sindacali nella gestione della previdenza,
anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla
graduale sostituzione dei criteri induttivi per
l'accertamento della manodopera impiegata con criteri
oggettivi. Dall'emanazione dei testi unici non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuni degli
schemi di decreto recanti il testo unico in materia di
previdenza complementare, si applicano i principi e i
criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le
modalità di cui ai commi da 41 a 49.».
Si riporta il testo dei commi 49, 51, 52, e 53
dell'art. 1 della citata legge n. 243 del 2004, come
modificati dalla presente legge:
-
«Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità
di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati
già emanati i testi unici di cui al comma 50, le
disposizioni integrative e correttive andranno formulate
con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti
disposizioni in essi ricomprese.».
- «Lo schema del decreto legislativo in materia di
previdenza obbligatoria di cui al comma 50 è trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni
esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato
anche in mancanza del parere.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria
di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di
cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
- Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria
di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 maggio 2005 e ripubblicato
corredato delle relative note nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2005)
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHE' PER
LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI TESTI
UNICI IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, E
ALTRE MISURE URGENTI.
Art. 2-ter.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice
dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte
all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni
appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente,
prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini
archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di
archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da
soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n.
109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della
documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non
comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già
impegnate dai manufatti esistenti.
- Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per
la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per
l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per
le spese di primo impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e
di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco
di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006,
120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto
a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il
2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali.
- Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dall'articolo 2-quater.
- In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 2-quater.
- Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso
amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
- Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero
tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi
archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
- Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1
per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del
progetto preliminare.
Riferimenti normativi:
Il testo dell'art. 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45,
è il seguente:
- «In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il
soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.».
La legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in
materia di lavori pubblici» è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41.
Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale» è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199.
Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge
quadro in materia di lavori pubblici», è il seguente:
«Art. 18 (Documenti componenti il progetto
preliminare).
- Il progetto preliminare stabilisce i
profili e le caratteristiche più significative degli
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, dai
seguenti elaborati:
- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
- planimetria generale e schemi grafici;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
- calcolo sommario della spesa.
- Qualora il progetto debba essere posto a base di
gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori
pubblici:
- sono effettuate, sulle aree interessate
dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
e sono redatti le relative relazioni e grafici;
- è redatto un capitolato speciale prestazionale.
- Qualora il progetto preliminare è posto a base di
gara per l'affidamento di una concessione di lavori
pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel
relativo bando di gara.».
Il testo dell'art. 16, comma 7, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
-
«Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè
agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a definire gli elementi necessari a fornire il
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.».
Si riporta il testo degli articoli 16, 12, 13, 101,
28 comma 2 e 142 comma 1 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004:
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione).
- Avverso la dichiarazione di cui
all'art. 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
- La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
- Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
- Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
- Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale).
- Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
- I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di
valutazione.
- Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalità per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
- Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
- Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinchè
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
- Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
- L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
- Le schede descrittive degli immobili di proprietà
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
- Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale).
- La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
- La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).
- Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
- Si intende per:
- «museo», una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di
educazione e di studio;
- «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
- «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalità di studio e di ricerca.
- «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica;
- «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
- «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
- Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
- Le strutture espositive e di consultazione nonchè i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilità sociale.».
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive).
- (Omissis).
- Al soprintendente spetta altresì la facoltà di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi
relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per
esse non siano ancora intervenute la verifica di cui
all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art.
13.».
«Art. 142 (Aree tutelate per legge).
- Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art.
156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro interesse paesaggistico:
- i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.».
Art. 2-quater.
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
- La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi
costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine
archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi
all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e
nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle
seguenti lettere:
- prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
- esecuzione di carotaggi;
- prospezioni geofisiche e geochimiche;
- saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
- seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
- La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente
di settore territorialmente competente. La relazione contiene una
descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse
archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza
archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
- contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
- contesti non monumentali con scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure
smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a
quella di rinvenimento;
- complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza
storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio.
- Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della
progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
- Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
- La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
- Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le
forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
Riferimenti normativi:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999, nonchè per gli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2-ter.
(....)
Art. 3.
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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